Sentenza 31/1960 (ECLI:IT:COST:1960:31)
Massima numero 1034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
11/05/1960; Decisione del
11/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1033
Titolo
SENT. 31/60 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO - DONAZIONE FATTA CON SCRITTURA PRIVATA E MATERIALMENTE ESEGUITA PRIMA DEL MATRIMONIO - PERFEZIONAMENTO CON ATTO NOTARILE DOPO IL MATRIMONIO - OPPONIBILITA' ALL'ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4250 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 31/60 B. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO - DONAZIONE FATTA CON SCRITTURA PRIVATA E MATERIALMENTE ESEGUITA PRIMA DEL MATRIMONIO - PERFEZIONAMENTO CON ATTO NOTARILE DOPO IL MATRIMONIO - OPPONIBILITA' ALL'ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4250 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci, nei confronti degli Enti di riforma fondiaria, gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, e nell'eccettuare da tali atti le donazioni in contemplazione di matrimonio, si ispira al duplice criterio del favor familiae e della prevenzione di possibili tentativi diretti ad eludere l'attuazione della riforma. E' opponibile all'Ente di riforma una donazione stipulata con atto notarile dopo il matrimonio quando risulti da sicuri elementi che con la stipula si e' sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto nel patrimonio del donante, e' in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.
L'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nel dichiarare inefficaci, nei confronti degli Enti di riforma fondiaria, gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, e nell'eccettuare da tali atti le donazioni in contemplazione di matrimonio, si ispira al duplice criterio del favor familiae e della prevenzione di possibili tentativi diretti ad eludere l'attuazione della riforma. E' opponibile all'Ente di riforma una donazione stipulata con atto notarile dopo il matrimonio quando risulti da sicuri elementi che con la stipula si e' sanzionata una situazione di fatto sorta storicamente prima del matrimonio e in contemplazione di questo. Il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4250, che non ha tenuto conto di una siffatta donazione ed ha compreso i beni che ne hanno formato oggetto nel patrimonio del donante, e' in contrasto col citato art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed e' quindi viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 20