Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
12/05/1960; Decisione del
12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AZIONE DELLA REGIONE - LIMITI.
SENT. 32/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AZIONE DELLA REGIONE - LIMITI.
Testo
Il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale o provinciale per qualunque motivo di incostituzionalita'. La Regione, invece, puo' impugnare una legge dello Stato o di altra Regione solo quando ritenga che da tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza.
Il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale o provinciale per qualunque motivo di incostituzionalita'. La Regione, invece, puo' impugnare una legge dello Stato o di altra Regione solo quando ritenga che da tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 11/03/1953
n. 87
art. 33