Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  12/05/1960;  Decisione del  12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042


Titolo
SENT. 32/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - AZIONE DELLA REGIONE - LIMITI.

Testo
Il Governo della Repubblica ha il potere di promuovere la questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale o provinciale per qualunque motivo di incostituzionalita'. La Regione, invece, puo' impugnare una legge dello Stato o di altra Regione solo quando ritenga che da tale legge sia stata lesa la propria sfera di competenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 33