Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  12/05/1960;  Decisione del  12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1035  1037  1038  1039  1040  1041  1042


Titolo
SENT. 32/60 B. DIRITTO INTERNAZIONALE - ADEGUAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE - ART. 10 DELLA COSTITUZIONE - NON SI RIFERISCE AI SINGOLI IMPEGNI ASSUNTI IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLO STATO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA INOSSERVANZA DI NORME INTERNAZIONALI DA PARTE DELLO STATO - RICORSO DELLA REGIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ART. 1, PRIMO COMMA D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688: USO CONGIUNTO DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA ITALIANA NEGLI ATTI UFFICIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art, 10 della Costituzione si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute operano nei rapporti fra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale. Le regioni non possono invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato. L'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946 non contiene, comunque, norme che possano rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige circa l'uso della lingua tedesca.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  28/11/1947  n. 1430  art. 0