Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
12/05/1960; Decisione del
12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/60 B. DIRITTO INTERNAZIONALE - ADEGUAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE - ART. 10 DELLA COSTITUZIONE - NON SI RIFERISCE AI SINGOLI IMPEGNI ASSUNTI IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLO STATO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA INOSSERVANZA DI NORME INTERNAZIONALI DA PARTE DELLO STATO - RICORSO DELLA REGIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ART. 1, PRIMO COMMA D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688: USO CONGIUNTO DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA ITALIANA NEGLI ATTI UFFICIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/60 B. DIRITTO INTERNAZIONALE - ADEGUAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE - ART. 10 DELLA COSTITUZIONE - NON SI RIFERISCE AI SINGOLI IMPEGNI ASSUNTI IN CAMPO INTERNAZIONALE DALLO STATO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PRETESA INOSSERVANZA DI NORME INTERNAZIONALI DA PARTE DELLO STATO - RICORSO DELLA REGIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - ART. 1, PRIMO COMMA D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688: USO CONGIUNTO DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA ITALIANA NEGLI ATTI UFFICIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art, 10 della Costituzione si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute operano nei rapporti fra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale. Le regioni non possono invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato. L'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946 non contiene, comunque, norme che possano rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige circa l'uso della lingua tedesca.
L'art, 10 della Costituzione si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni assunti in campo internazionale dallo Stato. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute operano nei rapporti fra lo Stato e gli altri soggetti di diritto internazionale. Le regioni non possono invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato. L'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946 non contiene, comunque, norme che possano rientrare fra quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute. E' pertanto infondata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige circa l'uso della lingua tedesca.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 28/11/1947
n. 1430
art. 0