Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  12/05/1960;  Decisione del  12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1035  1036  1038  1039  1040  1041  1042


Titolo
SENT. 32/60 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI - LIMITE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ART. 1, PRIMO COMMA D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688 - PRETESA INOSSERVANZA DI NORME INTERNAZIONALI DA PARTE DELLO STATO ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il rispetto degli obblighi internazionali, sancito nell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, costituisce un limite alla potesta' legislativa della Regione nei confronti dello Stato e non viceversa. Le Regioni devono pertanto rispettare gli obblighi internazionali dello Stato ma non possono pretendere dallo Stato l'osservanza dei suoi impegni- internazionali (nella specie l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946). Di conseguenza e' infondata, in riferimento all'art. 4 dello Statuto Trentino-Alto Adige la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di uso della lingua tedesca.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  28/11/1947  n. 1430  art. 0