Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
12/05/1960; Decisione del
12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/60 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688 ART. 1, PRIMO COMMA: USO CONGIUNTO DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA ITALIANA NEGLI ATTI UFFICIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/60 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - D.P.R. 8 AGOSTO 1959, N. 688 ART. 1, PRIMO COMMA: USO CONGIUNTO DELLA LINGUA TEDESCA E DI QUELLA ITALIANA NEGLI ATTI UFFICIALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo dell'uso congiunto della lingua italiana e della lingua tedesca, disposto dall'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 per la redazione degli atti e provvedimenti emessi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Bolzano, non viola il principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito nell'art. 6 della Costituzione, non viola il principio di parita' dei gruppi linguistici stabilito nell'art,. 2 dello Statuto Trentino-Alto Adige anche in applicazione degli impegni assunti dall'Italia con l'Accordo di Parigi, ne' viola le norme sulla garanzia dell'uso della lingua tedesca disposto dagli artt. 84 e 85 dello Statuto Trentino-Alto Adige. E cio' perche' l'uso congiunto delle due lingue e' di per se stesso espressione di parita' ne' puo' costituire un mezzo di coercizione a danno dei due gruppi linguistici.
L'obbligo dell'uso congiunto della lingua italiana e della lingua tedesca, disposto dall'art. 1, primo comma, del D.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 per la redazione degli atti e provvedimenti emessi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni del territorio della Provincia di Bolzano, non viola il principio della tutela delle minoranze linguistiche sancito nell'art. 6 della Costituzione, non viola il principio di parita' dei gruppi linguistici stabilito nell'art,. 2 dello Statuto Trentino-Alto Adige anche in applicazione degli impegni assunti dall'Italia con l'Accordo di Parigi, ne' viola le norme sulla garanzia dell'uso della lingua tedesca disposto dagli artt. 84 e 85 dello Statuto Trentino-Alto Adige. E cio' perche' l'uso congiunto delle due lingue e' di per se stesso espressione di parita' ne' puo' costituire un mezzo di coercizione a danno dei due gruppi linguistici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte