Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
12/05/1960; Decisione del
12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/60 F. LEGGI - "LEGGI DELLA REPUBBLICA" - SIGNIFICATO DELLA ESPRESSIONE NELLA COSTITUZIONE E NEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE.
SENT. 32/60 F. LEGGI - "LEGGI DELLA REPUBBLICA" - SIGNIFICATO DELLA ESPRESSIONE NELLA COSTITUZIONE E NEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE.
Testo
Quando la Costituzione parla di leggi della Repubblica, in luogo di leggi dello Stato, si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle Provincie. Tale locuzione non ha lo stesso significato negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, dove e' invece usata per indicare le leggi dello Stato, in contrapposto a quelle delle Regioni e delle Provincie.
Quando la Costituzione parla di leggi della Repubblica, in luogo di leggi dello Stato, si riferisce anche alle leggi delle Regioni e delle Provincie. Tale locuzione non ha lo stesso significato negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, dove e' invece usata per indicare le leggi dello Stato, in contrapposto a quelle delle Regioni e delle Provincie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte