Sentenza 32/1960 (ECLI:IT:COST:1960:32)
Massima numero 1042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
12/05/1960; Decisione del
12/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/60 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - USO DELLE LINGUE DA PARTE DEGLI ORGANI E UFFICI PROVINCIALI - COMPETENZA DELLO STATO - LEGGE PROVINCIALE 29 MAGGIO 1959 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/60 H. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - USO DELLE LINGUE DA PARTE DEGLI ORGANI E UFFICI PROVINCIALI - COMPETENZA DELLO STATO - LEGGE PROVINCIALE 29 MAGGIO 1959 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La potesta' legislativa circa l'uso delle lingue compete allo Stato, trattandosi di materia che deve essere disciplinata nel quadro dell'unita' e dell'indivisibilita' della Repubblica e nel rispetto di diritti di uguaglianza di tutti i cittadini. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge della Provincia di Bolzano del 29 maggio 1959 concernente l'uso delle lingue da parte degli organi e uffici provinciali, in riferimento all'art. 4, prima parte, dello Statuto Trentino-Alto Adige.
La potesta' legislativa circa l'uso delle lingue compete allo Stato, trattandosi di materia che deve essere disciplinata nel quadro dell'unita' e dell'indivisibilita' della Repubblica e nel rispetto di diritti di uguaglianza di tutti i cittadini. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge della Provincia di Bolzano del 29 maggio 1959 concernente l'uso delle lingue da parte degli organi e uffici provinciali, in riferimento all'art. 4, prima parte, dello Statuto Trentino-Alto Adige.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte