Sentenza 33/1960 (ECLI:IT:COST:1960:33)
Massima numero 1043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  13/05/1960;  Decisione del  13/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1044  1045


Titolo
SENT. 33/60 A. ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI - REQUISITO DEL SESSO - LIMITI ENTRO CUI PUO' ESSERE POSTO DAL LEGISLATORE ORDINARIO.

Testo
La diversita' di sesso, in se' e per se' considerata, non puo' essere mai ragione di discriminazione legislativa. L'art. 51 della Costituzione, con l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non sta a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalita', dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore puo' assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, gli appartenenti ad un sesso forniti della idoneita', che manca o esiste in misura minore negli appartenenti all'altro sesso, a ricoprire un ufficio pubblico determinato. Cfr.: 56/58 C

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte