Sentenza 33/1960 (ECLI:IT:COST:1960:33)
Massima numero 1044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  13/05/1960;  Decisione del  13/05/1960
Deposito del 18/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1043  1045


Titolo
SENT. 33/60 B. ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI - ART. 7 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1919, N. 1176: ESCLUSIONE DELLE DONNE DAGLI UFFICI CHE IMPORTANO ESERCIZIO DI POTESTA' POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nella norma dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che importano l'esercizio di diritti e potesta' politiche, il sesso femminile e' assunto come tale, non gia' a requisito di idoneita' attitudinale, ma a fondamento di incapacita' o minore capacita' per una categoria di uffici amplissima e di incerta definizione, in via di regola generale e non in via di eccezione con riferimento concreto a particolare situazioni. Tale norma e' percio' in aperto contrasto col principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 e riaffermato, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, nell'art. 51 della Costituzione .

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte