Sentenza 1/2020 (ECLI:IT:COST:2020:1)
Massima numero 41008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 03/01/2020; Pubblicazione in G. U. 08/01/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Ritenuta necessità di applicare (retroattivamente) nel giudizio a quo la disposizione censurata come novellata - Plausibilità del presupposto interpretativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Ritenuta necessità di applicare (retroattivamente) nel giudizio a quo la disposizione censurata come novellata - Plausibilità del presupposto interpretativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Benché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme sui privilegi appartengano alla disciplina sostanziale del diritto civile, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga, la regola della non retroattività (ex art. 11 preleggi), l'opposto convincimento del rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente) anche ai crediti sorti prima della introduzione della disposizione censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sulla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché anteriori - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2017, n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Benché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme sui privilegi appartengano alla disciplina sostanziale del diritto civile, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga, la regola della non retroattività (ex art. 11 preleggi), l'opposto convincimento del rimettente - secondo cui l'estensione del privilegio mobiliare in esame si applicherebbe (retroattivamente) anche ai crediti sorti prima della introduzione della disposizione censurata pur in mancanza di una norma di deroga - può dirsi plausibile, essendo fondato sulla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che - ancorché anteriori - vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2017, n. 170 del 2013 e n. 325 del 1983).
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2751
co.
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 474
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte