Sentenza 34/1960 (ECLI:IT:COST:1960:34)
Massima numero 1049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
24/05/1960; Decisione del
24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/60 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI IRRILEVANTI PER IL GIUDIZIO PRINCIPALE - NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI ESAME. PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE E SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE - CARATTERI DIFFERENZIALI.
SENT. 34/60 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI IRRILEVANTI PER IL GIUDIZIO PRINCIPALE - NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI ESAME. PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE E SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE - CARATTERI DIFFERENZIALI.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale, in via incidentale, non possono trattarsi questioni irrilevanti per il giudizio di merito. Il sussidio straordinario di disoccupazione, che puo' essere corrisposto a determinare categorie di lavoratori in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, ha natura e scopi assistenziali e' percio' una provvidenza diversa dalla indennita' di disoccupazione, che ha carattere essenzialmente assicurativo. Se il giudizio principale di merito ha per oggetto soltanto il pagamento della indennita' di disoccupazione, e la questione rimessa alla Corte concerne la legittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che vieta di corrispondere sia l'indennita' che il sussidio di disoccupazione a chi gia' goda di un trattamento di quiescienza, la Corte deve limitarsi ad esaminare l'articolo di legge impugnato solo per la parte relativa alla indennita' di disoccupazione.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale, in via incidentale, non possono trattarsi questioni irrilevanti per il giudizio di merito. Il sussidio straordinario di disoccupazione, che puo' essere corrisposto a determinare categorie di lavoratori in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, ha natura e scopi assistenziali e' percio' una provvidenza diversa dalla indennita' di disoccupazione, che ha carattere essenzialmente assicurativo. Se il giudizio principale di merito ha per oggetto soltanto il pagamento della indennita' di disoccupazione, e la questione rimessa alla Corte concerne la legittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che vieta di corrispondere sia l'indennita' che il sussidio di disoccupazione a chi gia' goda di un trattamento di quiescienza, la Corte deve limitarsi ad esaminare l'articolo di legge impugnato solo per la parte relativa alla indennita' di disoccupazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 29/04/1949
n. 264
art. 0