Sentenza 34/1960 (ECLI:IT:COST:1960:34)
Massima numero 1054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  24/05/1960;  Decisione del  24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1046  1047  1048  1049  1050  1051  1052  1053


Titolo
SENT. 34/60 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE PER INVALIDITA' E VECCHIAIA E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - INCOMPATIBILITA' - ESCLUSIONE - ART. 32, ULTIMO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1957 N. 818 - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 37 LEGGE 4 APRILE 1952 N. 216 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'accertata invalidita' o l'avvenuto superamento di un determinato limite di eta', che danno diritto, in base al vigente ordinamento, alla corresponsione della pensione per invalidita' e vecchiaia, non eliminano necessariamente qualsiasi capacita' lavorativa dell'interessato. Percio' in linea di principio, non sussiste incompatibilita' assoluta fra la suddetta pensione e l'indennita' di disoccupazione. Ne' tale incompatibilita' e' rilevabile dal sistema normativo delle assicurazioni sociali, nel quale la pensione di invalidita' appare ispirata al criterio di garantire soltanto un "minimum" all'assicurato, che non esclude altre eventuali retribuzioni per prestazioni d'opera. L'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo l'incompatibilita' assoluta fra l'indennita' di disoccupazione e il trattamento di pensione, contiene una norma contraria allo spirito della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed esula percio' dai limiti della delega fatta al Governo con l'art. 37 della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37