Sentenza 34/1960 (ECLI:IT:COST:1960:34)
Massima numero 1054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
24/05/1960; Decisione del
24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/60 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE PER INVALIDITA' E VECCHIAIA E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - INCOMPATIBILITA' - ESCLUSIONE - ART. 32, ULTIMO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1957 N. 818 - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 37 LEGGE 4 APRILE 1952 N. 216 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/60 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI - PENSIONE PER INVALIDITA' E VECCHIAIA E INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE - INCOMPATIBILITA' - ESCLUSIONE - ART. 32, ULTIMO COMMA, D.P.R. 26 APRILE 1957 N. 818 - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 37 LEGGE 4 APRILE 1952 N. 216 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'accertata invalidita' o l'avvenuto superamento di un determinato limite di eta', che danno diritto, in base al vigente ordinamento, alla corresponsione della pensione per invalidita' e vecchiaia, non eliminano necessariamente qualsiasi capacita' lavorativa dell'interessato. Percio' in linea di principio, non sussiste incompatibilita' assoluta fra la suddetta pensione e l'indennita' di disoccupazione. Ne' tale incompatibilita' e' rilevabile dal sistema normativo delle assicurazioni sociali, nel quale la pensione di invalidita' appare ispirata al criterio di garantire soltanto un "minimum" all'assicurato, che non esclude altre eventuali retribuzioni per prestazioni d'opera. L'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo l'incompatibilita' assoluta fra l'indennita' di disoccupazione e il trattamento di pensione, contiene una norma contraria allo spirito della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed esula percio' dai limiti della delega fatta al Governo con l'art. 37 della stessa legge.
L'accertata invalidita' o l'avvenuto superamento di un determinato limite di eta', che danno diritto, in base al vigente ordinamento, alla corresponsione della pensione per invalidita' e vecchiaia, non eliminano necessariamente qualsiasi capacita' lavorativa dell'interessato. Percio' in linea di principio, non sussiste incompatibilita' assoluta fra la suddetta pensione e l'indennita' di disoccupazione. Ne' tale incompatibilita' e' rilevabile dal sistema normativo delle assicurazioni sociali, nel quale la pensione di invalidita' appare ispirata al criterio di garantire soltanto un "minimum" all'assicurato, che non esclude altre eventuali retribuzioni per prestazioni d'opera. L'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilendo l'incompatibilita' assoluta fra l'indennita' di disoccupazione e il trattamento di pensione, contiene una norma contraria allo spirito della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed esula percio' dai limiti della delega fatta al Governo con l'art. 37 della stessa legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37