Sentenza 35/1960 (ECLI:IT:COST:1960:35)
Massima numero 1055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  24/05/1960;  Decisione del  24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1056


Titolo
SENT. 35/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO TARDIVO DELLE DEDUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La costituzione delle parti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile quanto le deduzioni con i relativi atti non sono depositati in cancelleria nel termine indicato dall'art. 3 delle "Norme integrative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 0  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25