Sentenza 35/1960 (ECLI:IT:COST:1960:35)
Massima numero 1055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
24/05/1960; Decisione del
24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1056
Titolo
SENT. 35/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO TARDIVO DELLE DEDUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 35/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DEPOSITO TARDIVO DELLE DEDUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La costituzione delle parti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile quanto le deduzioni con i relativi atti non sono depositati in cancelleria nel termine indicato dall'art. 3 delle "Norme integrative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71.
La costituzione delle parti, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile quanto le deduzioni con i relativi atti non sono depositati in cancelleria nel termine indicato dall'art. 3 delle "Norme integrative" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 0
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25