Sentenza 35/1960 (ECLI:IT:COST:1960:35)
Massima numero 1056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  24/05/1960;  Decisione del  24/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1055


Titolo
SENT. 35/60 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218 - ART. 5 - INTERPRETAZIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - ART. 16: ESCLUSIONE DELLA FACOLTA' DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE L'ASSICURAZIONE DA PARTE DI CHI E' ISCRITTO AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 4 aprile 1952, n. 218, sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti, ha disciplinato compiutamente l'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione, uniformandosi ai criteri delle leggi precedenti, senza introdurvi alcuna restrizione. La facolta' di proseguire volontariamente l'assicurazione quando il rapporto di lavoro subisce una semplice trasformazione non e' stata esclusa dalla legge del 1952: l'ipotesi di trasformazione e' stata ricompresa nella piu' ampia ipotesi di "cessazione del rapporto di lavoro", prevista nell'articolo 5 della legge. Pertanto la norma dall'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che esclude la facolta' di proseguire volontariamente le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti e la tubercolosi da parte di chi risulti iscritto a forme previdenziali sostitutive di tali assicurazioni, e' in contrasto con le norme della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed eccede percio' dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge    n. 87  art. 42  

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37