Privilegio, pegno e ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - Insussistenza alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine al fallimento - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di "ogni altro prestatore d'opera" - nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. Secondo un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di eguaglianza, deve ritenersi che i «professionisti» e «ogni altro prestatore d'opera», intellettuale o no, beneficino tutti del privilegio mobiliare per il credito di rivalsa IVA, in quanto la novella indicata, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei «professionisti», non può avere l'effetto di far rivivere, seppur al limitato effetto dell'estensione del privilegio, una distinzione tra prestatori d'opera (intellettuale, come per i professionisti, o no) - presente nella formulazione originaria della disposizione censurata ed eliminata, quanto alla garanzia della retribuzione, dalla sentenza n. 1 del 1998 - che sarebbe altrimenti ingiustificata e come tale illegittima. (Precedente citato: sentenza n. 1 del 1998).