Sentenza 36/1960 (ECLI:IT:COST:1960:36)
Massima numero 1060
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/05/1960; Decisione del
25/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 36/60 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA REGIONE E PROVINCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - SERVIZI ANTINCENDI - COMPETENZA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE - DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ORGANI COMUNALI - CONTROLLO SOSTITUTIVO SULLE FUNZIONI DELEGATE - COMPETENZA DELLA REGIONE.
SENT. 36/60 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA REGIONE E PROVINCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - SERVIZI ANTINCENDI - COMPETENZA ISTITUZIONALE DELLA REGIONE - DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD ORGANI COMUNALI - CONTROLLO SOSTITUTIVO SULLE FUNZIONI DELEGATE - COMPETENZA DELLA REGIONE.
Testo
A norma dell'art. 4, n. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la potesta' legislativa in materia di servizi antincendi e' costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale di conseguenza, a norma dell'art. 13, primo comma, dello stesso Statuto e' titolare della corrispondente potesta' amministrativa. Le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che attribuiscono ad organi comunali funzioni amministrative in materia di servizi antincendi, costituiscono applicazione specifica della norma di carattere generale, sancita nell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo cui la Regione esercita normalmente le funzioni amministrative sue proprie delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali. Poiche' tale delegazione implica trasferimento dell'esercizio, ma non della titolarita' delle funzioni, i poteri di vigilanza di controllo e di sostituzione sugli organi comunali, in ordine agli atti previsti dalla citata legge regionale, spettano alla Regione: non puo' invocarsi in contrario la norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto regionale, perche' tale norma si riferisce all'ipotesi che l'amministrazione comunale eserciti funzioni sue proprie. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un commissario straordinario presso il comune di Bressanone, con l'incarico di nominare i signori Heiseler Franz e Lapper Josef rispettivamente comandante e vice-comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di detto Comune).
A norma dell'art. 4, n. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la potesta' legislativa in materia di servizi antincendi e' costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale di conseguenza, a norma dell'art. 13, primo comma, dello stesso Statuto e' titolare della corrispondente potesta' amministrativa. Le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 che attribuiscono ad organi comunali funzioni amministrative in materia di servizi antincendi, costituiscono applicazione specifica della norma di carattere generale, sancita nell'art. 14 dello Statuto regionale, secondo cui la Regione esercita normalmente le funzioni amministrative sue proprie delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali. Poiche' tale delegazione implica trasferimento dell'esercizio, ma non della titolarita' delle funzioni, i poteri di vigilanza di controllo e di sostituzione sugli organi comunali, in ordine agli atti previsti dalla citata legge regionale, spettano alla Regione: non puo' invocarsi in contrario la norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto regionale, perche' tale norma si riferisce all'ipotesi che l'amministrazione comunale eserciti funzioni sue proprie. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un commissario straordinario presso il comune di Bressanone, con l'incarico di nominare i signori Heiseler Franz e Lapper Josef rispettivamente comandante e vice-comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di detto Comune).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte