Sentenza 37/1960 (ECLI:IT:COST:1960:37)
Massima numero 1064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del
25/05/1960; Decisione del
25/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/60 D. INDUSTRIA E COMMERCIO - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217, SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI - ART. 29, TERZO COMMA: PUNIBILITA' COME CONTRABBANDO DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ART. 28 - CONTRASTO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 20 DICEMBRE 1952, N. 2385 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 37/60 D. INDUSTRIA E COMMERCIO - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217, SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI - ART. 29, TERZO COMMA: PUNIBILITA' COME CONTRABBANDO DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ART. 28 - CONTRASTO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 20 DICEMBRE 1952, N. 2385 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, e' viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' punisce come contrabbando, e cioe' come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.
L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, e' viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' punisce come contrabbando, e cioe' come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 20/12/1952
n. 2385
art. 0