Sentenza 37/1960 (ECLI:IT:COST:1960:37)
Massima numero 1064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BATTAGLINI
Udienza Pubblica del  25/05/1960;  Decisione del  25/05/1960
Deposito del 31/05/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1061  1062  1063


Titolo
SENT. 37/60 D. INDUSTRIA E COMMERCIO - T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217, SULLA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI - ART. 29, TERZO COMMA: PUNIBILITA' COME CONTRABBANDO DELLE VIOLAZIONI PREVISTE DAL PRECEDENTE ART. 28 - CONTRASTO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 20 DICEMBRE 1952, N. 2385 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 29, terzo comma, del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi, e' viziato di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega, ai sensi degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' punisce come contrabbando, e cioe' come delitto, la violazione delle norme stabilite dal precedente art. 28. Violazione che l'art. 2 della legge di delega 20 dicembre 1952, consente di configurare soltanto come contravvenzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  20/12/1952  n. 2385  art. 0