Sentenza 38/1960 (ECLI:IT:COST:1960:38)
Massima numero 1067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
08/06/1960; Decisione del
08/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/60 C. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - PRECETTI COSTITUZIONALI A CUI SI UNIFORMA.
SENT. 38/60 C. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - PRECETTI COSTITUZIONALI A CUI SI UNIFORMA.
Testo
I mutilati ed invalidi del lavoro, che le imprese private sono tenute ad assumere, entro un dato limite numerico, ai sensi del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, devono essere in grado di prestare opera lavorativa, benche' la loro capacita' sia ridotta. Questa condizione, che viene accertata dalla Commissione indicata dall'art. 4 del decreto, deve persistere durante il rapporto del lavoro, che altrimenti, com'e' stabilito nel successivo art. 5, puo' essere sciolto dal datore di lavoro. Pertanto la finalita' perseguita dallo Stato con l'indicato decreto non e' quella di procurare ai mutilati ed invalidi del lavoro un mantenimento caritativo, a spese delle imprese private anziche' della collettivita', ma e' quella di avviare al lavoro i suddetti minorati, in ottemperanza al precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione. Il decreto e' in armonia anche con lo spirito e con il dettato di altre disposizioni della Costituzione, in quanto rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma); promuove ed attua le condizioni che rendono possibile ai minorati del lavoro il loro reinserimento nell'ambiente del lavoro (art. 4); sollecita l'adempimento del dovere di solidarieta', solennemente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 2).
I mutilati ed invalidi del lavoro, che le imprese private sono tenute ad assumere, entro un dato limite numerico, ai sensi del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, devono essere in grado di prestare opera lavorativa, benche' la loro capacita' sia ridotta. Questa condizione, che viene accertata dalla Commissione indicata dall'art. 4 del decreto, deve persistere durante il rapporto del lavoro, che altrimenti, com'e' stabilito nel successivo art. 5, puo' essere sciolto dal datore di lavoro. Pertanto la finalita' perseguita dallo Stato con l'indicato decreto non e' quella di procurare ai mutilati ed invalidi del lavoro un mantenimento caritativo, a spese delle imprese private anziche' della collettivita', ma e' quella di avviare al lavoro i suddetti minorati, in ottemperanza al precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 38 della Costituzione. Il decreto e' in armonia anche con lo spirito e con il dettato di altre disposizioni della Costituzione, in quanto rimuove gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma); promuove ed attua le condizioni che rendono possibile ai minorati del lavoro il loro reinserimento nell'ambiente del lavoro (art. 4); sollecita l'adempimento del dovere di solidarieta', solennemente enunciato tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 2).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 38
co. 3
Altri parametri e norme interposte