Sentenza 1/2020 (ECLI:IT:COST:2020:1)
Massima numero 41781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 03/01/2020; Pubblicazione in G. U. 08/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  41007  41008  41780


Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti retributivi dei professionisti - Estensione al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2), cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, censurato dal giudice delegato del Tribunale di Udine - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - nella parte in cui estende al credito di rivalsa IVA il privilegio generale attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti. L'estensione suddetta a favore dei professionisti (e degli altri prestatori d'opera) trova giustificazione, rispetto a quanto previsto per i crediti retributivi di agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative e cooperative agricole, nell'esigenza di salvaguardare il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, atteso che l'inadempimento del credito in esame (o il suo ritardato adempimento) comporta, in termini sostanziali, una decurtazione di quello retributivo, considerato che il regime ordinario cui tale credito era in precedenza assoggettato risultava poco efficace, mancando quasi sempre un bene mobile o immobile al quale potesse riferirsi il servizio o l'attività prestata. Ciò di per sé toglie significatività alla comparazione con le altre situazioni indicate, contemplate dall'art. 2751-bis cod. civ., per le quali il credito di rivalsa IVA è assistito dal generale privilegio di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ., secondo una scelta del legislatore, che non esclude, anche per le categorie suddette, la possibilità di una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. (Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2000; ordinanza n. 163 del 1999).

La salvaguardia del compenso dei prestatori di lavoro autonomo ricade nella generale tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35, primo comma, Cost.).



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2751  co. 

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 474

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte