Sentenza 38/1960 (ECLI:IT:COST:1960:38)
Massima numero 1068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
08/06/1960; Decisione del
08/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/60 D. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - CONTRASTO COI PRINCIPI SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/60 D. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - CONTRASTO COI PRINCIPI SULLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA E SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, non sono in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto l'assunzione ha luogo in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, attraverso determinati accertamenti, e non viene alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese, essendo stabilito soltanto l'onere della percentuale di assunzione.
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, non sono in contrasto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto l'assunzione ha luogo in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, attraverso determinati accertamenti, e non viene alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese, essendo stabilito soltanto l'onere della percentuale di assunzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte