Sentenza 38/1960 (ECLI:IT:COST:1960:38)
Massima numero 1069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
08/06/1960; Decisione del
08/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 38/60 E. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/60 E. LAVORO - MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA NELLE IMPRESE PRIVATE - D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1222 (RATIFICATO CON LEGGE 9 APRILE 1953, N. 292) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, in quanto prescrivono l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro da parte delle imprese private non violano il primo comma dell'art. 3 della Costituzione perche' il principio della uguaglianza, ivi enunciato, non deve essere inteso ed applicato in senso meccanicamente livellatore. Dall'esame, invero, dei vari provvedimenti legislativi concernenti la materia del collocamento obbligatorio puo' rilevarsi che il legislatore nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per servizio, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento al lavoro in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzione obbligatorie talora diversi) data appunto la diversita' di esigenze e di situazioni.
Le norme del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, in quanto prescrivono l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro da parte delle imprese private non violano il primo comma dell'art. 3 della Costituzione perche' il principio della uguaglianza, ivi enunciato, non deve essere inteso ed applicato in senso meccanicamente livellatore. Dall'esame, invero, dei vari provvedimenti legislativi concernenti la materia del collocamento obbligatorio puo' rilevarsi che il legislatore nei riguardi delle categorie di volta in volta prese in considerazione, come invalidi di guerra, invalidi per servizio, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione da affezioni tubercolari, centralinisti telefonici ciechi, ha attuato l'avviamento al lavoro in direzioni diverse (e con oneri percentuali di assunzione obbligatorie talora diversi) data appunto la diversita' di esigenze e di situazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte