Sentenza 40/1960 (ECLI:IT:COST:1960:40)
Massima numero 1073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  09/06/1960;  Decisione del  09/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1072  1074  1075


Titolo
SENT. 40/60 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CONSIGLIO REGIONALE - PROCEDURA DI VOTAZIONE - ARTT. 52, 92 E 93 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 52, 92 e 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, relativi alla procedura da seguirsi nelle votazioni del Consiglio stesso, corrispondono ai principi posti dagli artt. 64, terzo comma, e 72, primo comma, della Costituzione. Indipendentemente dalla questione della validita' dei singoli voti, un ovvio principio di buona fede impone di considerare votante chi, specialmente in una pubblica assemblea, ha partecipato alla votazione. Cosi' pure, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, la verifica del numero legale si fa in base al computo dei votanti, ne' si puo' tener conto del comportamento tenuto dai membri dell'assemblea nel procedere alla votazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 72

Altri parametri e norme interposte

regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige  19/02/1953  n. 0  art. 52  

regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige  19/02/1953  n. 0  art. 92  

regolamento interno Consiglio reg.Trentino A.Adige  19/02/1953  n. 0  art. 93