Sentenza 40/1960 (ECLI:IT:COST:1960:40)
Massima numero 1075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
09/06/1960; Decisione del
09/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 40/60 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UFFICI - COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA - LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1960, N. 1, ART. 3: RINVIO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI NORME SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/60 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UFFICI - COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA - LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1960, N. 1, ART. 3: RINVIO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI NORME SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4, n. 1 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che in materia di organizzazione degli uffici regionali spetta al Consiglio di provvedere con legge, pone in esso una riserva legislativa. La composizione e il funzionamento del Comitato consultivo regionale per l'industria, istituito con la legge regionale 11 gennaio 1960, n. 1, costituiscono materia riguardante l'ordinamento degli uffici regionali, che non puo' essere disciplinata con regolamento di esecuzione. E' pertanto illegittimo l'art. 3 di tale legge, che, non dettando alcuna disposizione circa la composizione dell'organo e limitandosi soltanto a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, fa si che il regolamento di esecuzione, in conformita' dell'art. 38, n. 1, dello Statuto, si sostituisca alla legge.
L'art. 4, n. 1 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che in materia di organizzazione degli uffici regionali spetta al Consiglio di provvedere con legge, pone in esso una riserva legislativa. La composizione e il funzionamento del Comitato consultivo regionale per l'industria, istituito con la legge regionale 11 gennaio 1960, n. 1, costituiscono materia riguardante l'ordinamento degli uffici regionali, che non puo' essere disciplinata con regolamento di esecuzione. E' pertanto illegittimo l'art. 3 di tale legge, che, non dettando alcuna disposizione circa la composizione dell'organo e limitandosi soltanto a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, fa si che il regolamento di esecuzione, in conformita' dell'art. 38, n. 1, dello Statuto, si sostituisca alla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte