Sentenza 40/1960 (ECLI:IT:COST:1960:40)
Massima numero 1075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  09/06/1960;  Decisione del  09/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1072  1073  1074


Titolo
SENT. 40/60 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - UFFICI - COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA - LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1960, N. 1, ART. 3: RINVIO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI NORME SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 4, n. 1 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale stabilisce che in materia di organizzazione degli uffici regionali spetta al Consiglio di provvedere con legge, pone in esso una riserva legislativa. La composizione e il funzionamento del Comitato consultivo regionale per l'industria, istituito con la legge regionale 11 gennaio 1960, n. 1, costituiscono materia riguardante l'ordinamento degli uffici regionali, che non puo' essere disciplinata con regolamento di esecuzione. E' pertanto illegittimo l'art. 3 di tale legge, che, non dettando alcuna disposizione circa la composizione dell'organo e limitandosi soltanto a prescrivere il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, fa si che il regolamento di esecuzione, in conformita' dell'art. 38, n. 1, dello Statuto, si sostituisca alla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte