Sentenza 41/1960 (ECLI:IT:COST:1960:41)
Massima numero 1077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  10/06/1960;  Decisione del  10/06/1960
Deposito del 15/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1076


Titolo
SENT. 41/60 B. COMANDANTI DI PORTO - ART. 1238, PRIMO COMMA, CODICE DELLA NAVIGAZIONE: GIURISDIZIONE DEI COMANDANTI DI PORTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non essendosi ancora proceduto alla "revisione" prevista dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni speciali esistenti continuano a svolgere legittimamente le loro funzioni. Qualunque sia il carattere della giurisdizione dei comandanti di porto - se trattasi cioe' di giurisdizione speciale o di giurisdizione ordinaria esercitata attraverso organi speciali - e' infondata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1238, primo comma, del Codice di navigazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte