Ordinanza 2/2020 (ECLI:IT:COST:2020:2)
Massima numero 41009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
04/12/2019; Decisione del
04/12/2019
Deposito del 03/01/2020; Pubblicazione in G. U. 08/01/2020
Massime associate alla pronuncia:
41782
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Motivazione sintetica ma non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo - Motivazione sintetica ma non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. Il rimettente ha dato conto con motivazione sintetica, ma non implausibile, delle ragioni che inducono a fare applicazione delle disposizioni censurate.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 26
co. 1
legge
20/11/1982
n. 890
art. 14
co.
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 161
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte