Sentenza 43/1960 (ECLI:IT:COST:1960:43)
Massima numero 1079
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  21/06/1960;  Decisione del  21/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/60. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E PROVINCIA - PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - NOMINA DI AMMINISTRATORI ORDINARI: COMPETENZA DELLA PROVINCIA - NOMINA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO, IN MANCANZA DI NUOVE NECESSARIE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE: COMPETENZA DELLO STATO.

Testo
Con l'art. 6 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di "case popolari") si e' inteso realizzare un sistema armonico in modo che la direzione e la responsabilita' della vita degli Istituti autonomi per le case popolari fosse rimessa, congiuntamente allo Stato ed alla Provincia; e cio' in quanto tali Istituti espletano, al contempo, compiti di interesse statale e provinciale. Peraltro la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sent. n. 2/1960) della seconda parte dello stesso art. 6 non ha comportato un accrescimento della competenza della provincia in ordine alla nomina degli amministratori dei suddetti istituti (che resta limitata alla nomina degli amministratori ordinari) ma solo il ripristino della preesistente situazione normativa (art. 27 T.U. edilizia economica e popolare e art. 4 Statuto approvato con R.D. 25 maggio 1936, n. 1049). Cosicche' dovendosi escludere che la materia dell'amministrazione straordinaria degli Istituti case popolari sia stata trasferita alla Provincia dal citato art. 3 D.P.R. n. 28 del 1959, fino a quando (ad integrazione del sistema, fin dall'inizio incompiuto, delineato dall'art. 6 dello sesso decreto) non verranno emanate al riguardo nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dovra' considerarsi in vigore la disciplina preesistente che (in base ai principi dell'ordinamento per quanto riguarda, in generale, l'amministrazione straordinaria degli enti) attribuisce allo Stato la competenza a nominare un Commissario straordinario al fine di assicurare il funzionamento dello I.A.C.P. della Provincia di Bolzano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte