Sentenza 44/1960 (ECLI:IT:COST:1960:44)
Massima numero 1080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
21/06/1960; Decisione del
21/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1081
Titolo
SENT. 44/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 44/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo e la Corte costituzionale deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza, che puo' anche essere ricavata implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di costituzionalita'. Non rientra nella competenza della Corte accertare se il giudice a quo, nel motivare il giudizio di rilevanza, abbia applicato con esattezza la legge o l'abbia violata.
Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo e la Corte costituzionale deve limitarsi ad accertarne l'esistenza e la sufficienza, che puo' anche essere ricavata implicitamente dal tenore dell'ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di costituzionalita'. Non rientra nella competenza della Corte accertare se il giudice a quo, nel motivare il giudizio di rilevanza, abbia applicato con esattezza la legge o l'abbia violata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23