Sentenza 44/1960 (ECLI:IT:COST:1960:44)
Massima numero 1081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  21/06/1960;  Decisione del  21/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1080


Titolo
SENT. 44/60 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - STAMPA PERIODICA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA PERIODICA - RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE - ART. 57, N. 1 COD. PEN. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La "censura" a cui la Costituzione ha voluto sottrarre la stampa e' quella che si esercita dalla Pubblica Amministrazione, quando alla stessa e' consentito controllare le manifestazioni scritte del pensiero mediante l'emissione di provvedimenti cautelari, che possono portare anche al divieto delle pubblicazioni. A tale censura non puo' essere assimilato il controllo che il direttore di un giornale e' tenuto ad esercitare su quanto si pubblica sul giornale, allo scopo di evitare che, con la stampa, si commettano reati. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte