Sentenza 45/1960 (ECLI:IT:COST:1960:45)
Massima numero 1082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
21/06/1960; Decisione del
21/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/60. LIBERTA' PERSONALE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, ART. 2: ORDINE DI RIMPATRIO DELL'AUTORITA' DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/60. LIBERTA' PERSONALE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956 N. 1423, ART. 2: ORDINE DI RIMPATRIO DELL'AUTORITA' DI P.S. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'ordine di rimpatrio senza traduzione, emanato dall'autorita' di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non importa obblighi e prescrizioni che incidano sulla liberta' personale, ma pone soltanto limiti alla possibilita' di movimento e di soggiorno lasciando integra la liberta' della persona soggetta all'ordine di rimpatrio. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione. Cfr.: sent. 11/56
L'ordine di rimpatrio senza traduzione, emanato dall'autorita' di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non importa obblighi e prescrizioni che incidano sulla liberta' personale, ma pone soltanto limiti alla possibilita' di movimento e di soggiorno lasciando integra la liberta' della persona soggetta all'ordine di rimpatrio. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione. Cfr.: sent. 11/56
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte