Sentenza 46/1960 (ECLI:IT:COST:1960:46)
Massima numero 1083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
23/06/1960; Decisione del
23/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1084
Titolo
SENT. 46/60 A. LEGGI - D.L.L. 25 GIUGNO 1944, N. 151, ART. 4, E D.L.L. 16 MARZO 1946, N. 98, ART. 3 - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA, IN VIA PRIMARIA, DI FUNZIONI LEGISLATIVE AL GOVERNO.
SENT. 46/60 A. LEGGI - D.L.L. 25 GIUGNO 1944, N. 151, ART. 4, E D.L.L. 16 MARZO 1946, N. 98, ART. 3 - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA, IN VIA PRIMARIA, DI FUNZIONI LEGISLATIVE AL GOVERNO.
Testo
I provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtu' dei poteri conferitegli col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e col decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata. In ordine a tali provvedimenti non puo' porsi questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 76 e 77 della sopravvenuta Costituzione.
I provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtu' dei poteri conferitegli col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e col decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata. In ordine a tali provvedimenti non puo' porsi questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 76 e 77 della sopravvenuta Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
decreto legge luogotenenziale 25/06/1944
n. 151
art. 4