Sentenza 46/1960 (ECLI:IT:COST:1960:46)
Massima numero 1084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
23/06/1960; Decisione del
23/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1083
Titolo
SENT. 46/60 B. LEGGI - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL GOVERNO DURANTE LA COSTITUENTE - PRESENTAZIONE ALLE NUOVE CAMERE PER LA RATIFICA - ART. 6 D.L.L. 16 MARZO 1946, N. 98 - TERMINE PER LA SOLA PRESENTAZIONE.
SENT. 46/60 B. LEGGI - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL GOVERNO DURANTE LA COSTITUENTE - PRESENTAZIONE ALLE NUOVE CAMERE PER LA RATIFICA - ART. 6 D.L.L. 16 MARZO 1946, N. 98 - TERMINE PER LA SOLA PRESENTAZIONE.
Testo
L'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sancisce soltanto l'obbligo del Governo di presentare al Parlamento per la ratifica, entro un anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, i provvedimenti legislativi emanati durante il periodo della Costituzione. Nessun termine prescrive lo stesso decreto per quanto concerne l'attivita' di ratifica da parte delle Camere.
L'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sancisce soltanto l'obbligo del Governo di presentare al Parlamento per la ratifica, entro un anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, i provvedimenti legislativi emanati durante il periodo della Costituzione. Nessun termine prescrive lo stesso decreto per quanto concerne l'attivita' di ratifica da parte delle Camere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
decreto legge luogotenenziale 25/06/1944
n. 151
art. 4