Sentenza 46/1960 (ECLI:IT:COST:1960:46)
Massima numero 1084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  23/06/1960;  Decisione del  23/06/1960
Deposito del 30/06/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1083


Titolo
SENT. 46/60 B. LEGGI - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL GOVERNO DURANTE LA COSTITUENTE - PRESENTAZIONE ALLE NUOVE CAMERE PER LA RATIFICA - ART. 6 D.L.L. 16 MARZO 1946, N. 98 - TERMINE PER LA SOLA PRESENTAZIONE.

Testo
L'art. 6 del decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sancisce soltanto l'obbligo del Governo di presentare al Parlamento per la ratifica, entro un anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere, i provvedimenti legislativi emanati durante il periodo della Costituzione. Nessun termine prescrive lo stesso decreto per quanto concerne l'attivita' di ratifica da parte delle Camere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

decreto legge luogotenenziale  25/06/1944  n. 151  art. 4