Ordinanza 2/2020 (ECLI:IT:COST:2020:2)
Massima numero 41782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  04/12/2019;  Decisione del  04/12/2019
Deposito del 03/01/2020; Pubblicazione in G. U. 08/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  41009


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Notificazione diretta e semplificata di atti impositivi - Omessa comunicazione di avvenuta notifica in caso di mancata consegna personale al destinatario - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, dei principi di buon andamento e imparzialità della PA, nonché di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 602 del 1973, 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, censurati dalla Commissione tributaria regionale della Campania, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 175 del 2018 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 104 del 2019, sul rilievo che nella notificazione diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, fermo restando che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. Né l'aggiuntiva evocazione nell'odierna ordinanza degli artt. 23, 97 e 11 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, offre elementi per una diversa valutazione delle questioni. (Precedenti citati: sentenza n. 175 del 2018 e ordinanza n. 104 del 2019).

Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 90 del 2018, n. 281 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 26  co. 1

legge  20/11/1982  n. 890  art. 14  co. 

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 161

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6