Sentenza 51/1960 (ECLI:IT:COST:1960:51)
Massima numero 1095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
24/06/1960; Decisione del
24/06/1960
Deposito del 06/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1094
Titolo
SENT. 51/60 B. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. DELLA FINANZA LOCALE MODIFICATI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 20 MARZO 1941 N. 366. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTA DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. SULLA FINANZA LOCALE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SUFFICIENTE DELIMITAZIONE DELLA SFERA DI DISCREZIONALITA' DELL'ENTE IMPOSITORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 51/60 B. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTI DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. DELLA FINANZA LOCALE MODIFICATI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 20 MARZO 1941 N. 366. RISERVA DI LEGGE PER LE PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PREVISTA DAGLI ARTT. 268, 269 E 270 DEL T.U. SULLA FINANZA LOCALE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SUFFICIENTE DELIMITAZIONE DELLA SFERA DI DISCREZIONALITA' DELL'ENTE IMPOSITORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'imposizione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale modificate dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, bensi' riveste il carattere di prelevamento coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' del Comune nell'esercizio del potere di imposizione; in quanto la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere commisurata alla superficie e all'uso dei locali serviti e al costo del servizio e l'adozione degli appositi regolamenti e' soggetta a controlli affidati ad organi della Pubblica Amministrazione. Non e' rilevante che le norme non contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del tributo, non potendo la tassa in questione essere eguale in tutti i Comuni data la diversita' della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle citate norme in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
L'imposizione sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani prevista dagli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale modificate dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366 non ha natura di corrispettivo di un servizio individuale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, bensi' riveste il carattere di prelevamento coattivo che i Comuni possono operare in base a tariffe in rapporto al costo complessivo del servizio. Gli artt. 268, 269 e 270 del T.U. delle leggi per la finanza locale, modificati dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n.366, contengono l'indicazione di limiti e garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalita' del Comune nell'esercizio del potere di imposizione; in quanto la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere commisurata alla superficie e all'uso dei locali serviti e al costo del servizio e l'adozione degli appositi regolamenti e' soggetta a controlli affidati ad organi della Pubblica Amministrazione. Non e' rilevante che le norme non contengono la indicazione di un limite massimo, non superabile, del quantum del tributo, non potendo la tassa in questione essere eguale in tutti i Comuni data la diversita' della popolazione e delle complesse situazioni locali. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle citate norme in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte