Sentenza 52/1960 (ECLI:IT:COST:1960:52)
Massima numero 1096
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  30/06/1960;  Decisione del  30/06/1960
Deposito del 06/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 52/60. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E PROVINCIA - PROVINCIA DI BOLZANO - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI ATTO RITENUTO LESIVO DELLA PROPRIA COMPETENZA - INOPPUGNABILITA' DELL'ATTO - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTI DELLO STATO DIRETTI A IMPEDIRE GLI EFFETTI DELL'ATTO NON IMPUGNATO - ANNULLAMENTO.

Testo
E' inoppugnabile l'atto emanato da una Regione o Provincia ad una autonomia speciale, quando lo Stato - pur ritenendolo lesivo della sfera di attribuzione a lui riservata - non lo impugni, nei termini prescritti, innanzi alla Corte costituzionale. Dalla inoppugnabilita' dell'atto discende il diritto dell'Autorita' (regionale o provinciale) che lo ha emanato a vedere attuati i propri atti esecutori e a pretendere che gli uffici a cio' preposti vi provvedano, con esclusione di ogni ingerenza dello Stato. Di conseguenza spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad impartire disposizioni all'I.A.C.P. di Bolzano per la consegna degli alloggi eseguiti nel Comune di Chiusa in attuazione della legge 9 agosto 1954 n. 640 e assegnati il 4 dicembre 1959 dalla apposita Commissione nominata dalla stessa Provincia con atto non impugnato dallo Stato, e vanno annullate le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici allo stesso I.A.C.P. di Bolzano, nel senso di considerare "come non avvenuta" l'assegnazione degli anzidetti alloggi e di non far luogo alla consegna degli stessi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 42