Ordinanza 3/2020 (ECLI:IT:COST:2020:3)
Massima numero 42221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
04/12/2019; Decisione del
04/12/2019
Deposito del 17/01/2020; Pubblicazione in G. U. 22/01/2020
Massime associate alla pronuncia:
42222
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata irragionevolezza intrinseca della norma censurata - Mancata indicazione del tertium comparationis - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Denunciata irragionevolezza intrinseca della norma censurata - Mancata indicazione del tertium comparationis - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione di un tertium comparationis, giacché essa muove da un assunto errato. Il vulnus lamentato all'art. 3 Cost., infatti, secondo il rimettente sarebbe apprezzabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e non sotto quello della disparità, per cui non è necessaria l'indicazione di un tertium comparationis.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione di un tertium comparationis, giacché essa muove da un assunto errato. Il vulnus lamentato all'art. 3 Cost., infatti, secondo il rimettente sarebbe apprezzabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e non sotto quello della disparità, per cui non è necessaria l'indicazione di un tertium comparationis.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 74
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte