Sentenza 53/1960 (ECLI:IT:COST:1960:53)
Massima numero 1098
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  30/06/1960;  Decisione del  30/06/1960
Deposito del 06/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1097


Titolo
SENT. 53/60 B. PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO - EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AMMINISTRAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER L'ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE - COMPETENZA DELLA PROVINCIA - PROVVEDIMENTI DELLO STATO DIRETTI A UTILIZZARE FONDI DA IMPIEGARE A TALI FINI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ANNULLAMENTO.

Testo
Pur avendo lo Stato pieno diritto di operare con proprie leggi e con propri mezzi in settori dell'edilizia popolare ed economica attinenti a particolari interessi di carattere nazionale, tutte le potesta' amministrative gia' spettanti dall'Amministrazione statale dei lavori pubblici, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono state devolute alle Provincie di Trento e di Bolzano con l'art. 3 del D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28. Compete pertanto alle Provincie della Regione Trentino-Alto Adige provvedere all'amministrazione (e quindi alla destinazione) dei fondi disponibili per soddisfare le esigenze contemplate dalla citata legge n. 640, anche se si tratti di fondi eccedenti quelli assegnati alle Provincie ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione di cui al decreto n. 28. Di conseguenza la domanda di annullamento dell'atto impugnato, col quale lo Stato ha provveduto per proprio conto a destinare alla utilizzazione nei comuni, di Salerno e Cortina all'Adige - in provincia di Bolzano - fondi da impiegare ai fini della legge n. 640, deve essere accolta, salva e impregiudicata la competenza del Ministero in ordine alla legittima destinazione delle case costruite.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  26/01/1959  n. 28  art. 0  

legge  09/08/1954  n. 640  art. 0