Sentenza 54/1960 (ECLI:IT:COST:1960:54)
Massima numero 1100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  30/06/1960;  Decisione del  30/06/1960
Deposito del 06/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1099


Titolo
SENT. 54/60 B. TUTELA COSTITUZIONALE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - GENERICA DISCIPLINA DI FAVORE - RINVIO ALLA LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DELLA TUTELA COI DIRITTI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA. TUTELA COSTITUZIONALE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - LIMITI RISULTANTE DAGLI ARTT. 467, 468 E 577 CODICE CIVILE AI DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO DISCENDENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 30 terzo comma della costituzione non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioe' nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 Cod. civ., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30, terzo comma della Costituzione. In detta norma e' espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilita' della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte