Sentenza 56/1960 (ECLI:IT:COST:1960:56)
Massima numero 1103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
25/06/1960; Decisione del
25/06/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/60 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO INSUFFICIENTEMENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLO STESSO GIUDICE - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA DE PRECLUSIONI.
SENT. 56/60 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO INSUFFICIENTEMENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLO STESSO GIUDICE - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INSUSSISTENZA DE PRECLUSIONI.
Testo
Nel caso in cui la Corte costituzionale abbia restituito gli atti al giudice a quo, avendo riscontrato nella sua ordinanza un difetto totale o parziale di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il predetto giudice ha potesta' di riesaminare liberamente la rilevanza e l'eventuale manifesta infondatezza della questione, senza essere vincolato ne' dal suo precedente provvedimento di remissione degli atti alla Corte costituzionale, ne' dell'ordinanza della Corte costituzionale.
Nel caso in cui la Corte costituzionale abbia restituito gli atti al giudice a quo, avendo riscontrato nella sua ordinanza un difetto totale o parziale di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il predetto giudice ha potesta' di riesaminare liberamente la rilevanza e l'eventuale manifesta infondatezza della questione, senza essere vincolato ne' dal suo precedente provvedimento di remissione degli atti alla Corte costituzionale, ne' dell'ordinanza della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23