Sentenza 56/1960 (ECLI:IT:COST:1960:56)
Massima numero 1107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  25/06/1960;  Decisione del  25/06/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1102  1103  1104  1105  1106


Titolo
SENT. 56/60 F. RIFORMA FONDIARIA - DATI CATASTALI - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER OGNI QUESTIONE RIFLETTENTE L'ESTENSIONE, LA QUALITA' E LA CLASSE DEI TERRENI - E' PROPONIBILE SOLO PER I FONDI ISCRITTI NEL VECCHIO CATASTO.

Testo
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il ricorso alla Commissione censuaria centrale, proponibile nel termine di 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale, per ogni questione relativa alla estensione, alla qualita' di cultura e alla classe dei terreni, non e' consentito se si tratta di fondi iscritti nel nuovo catasto. In tal caso i proprietari possono proporre ricorso contro gli accertamenti di variazione dei dati secondo le modalita' e i termini previsti dalle leggi catastali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  21/10/1950  n. 841  art. 4