Sentenza 56/1960 (ECLI:IT:COST:1960:56)
Massima numero 1107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
25/06/1960; Decisione del
25/06/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/60 F. RIFORMA FONDIARIA - DATI CATASTALI - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER OGNI QUESTIONE RIFLETTENTE L'ESTENSIONE, LA QUALITA' E LA CLASSE DEI TERRENI - E' PROPONIBILE SOLO PER I FONDI ISCRITTI NEL VECCHIO CATASTO.
SENT. 56/60 F. RIFORMA FONDIARIA - DATI CATASTALI - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER OGNI QUESTIONE RIFLETTENTE L'ESTENSIONE, LA QUALITA' E LA CLASSE DEI TERRENI - E' PROPONIBILE SOLO PER I FONDI ISCRITTI NEL VECCHIO CATASTO.
Testo
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il ricorso alla Commissione censuaria centrale, proponibile nel termine di 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale, per ogni questione relativa alla estensione, alla qualita' di cultura e alla classe dei terreni, non e' consentito se si tratta di fondi iscritti nel nuovo catasto. In tal caso i proprietari possono proporre ricorso contro gli accertamenti di variazione dei dati secondo le modalita' e i termini previsti dalle leggi catastali.
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il ricorso alla Commissione censuaria centrale, proponibile nel termine di 25 giorni dalla data del deposito del piano di espropriazione nell'ufficio comunale, per ogni questione relativa alla estensione, alla qualita' di cultura e alla classe dei terreni, non e' consentito se si tratta di fondi iscritti nel nuovo catasto. In tal caso i proprietari possono proporre ricorso contro gli accertamenti di variazione dei dati secondo le modalita' e i termini previsti dalle leggi catastali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4