Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Cittadino non abbiente, persona offesa da reato - Possibilità, per il giudice chiamato a decidere sull'ammissione al beneficio, di valutare l'eventuale assenza di fatti di rilevanza penale - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto non prevede che il giudice possa valutare, in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prima della decisione sulla richiesta di archiviazione, la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. La norma censurata è del tutto ragionevole e coerente con l'impianto del codice di rito, essendo preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa alla persona offesa non abbiente, senza valicare il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate in materia processuale. (Precedenti citati: sentenza n. 95 del 1997 e n. 353 del 1991).
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012).
Le facoltà e i diritti riconosciuti dal codice di rito alla persona offesa si traducono in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero, che tende a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale. (Precedenti citati: sentenza n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanza n. 95 del 1998).