Sentenza 58/1960 (ECLI:IT:COST:1960:58)
Massima numero 1110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
06/07/1960; Decisione del
06/07/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 58/60. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - ART. 449 COD. PROC. PEN.: FORMULA DEL GIURAMENTO - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI PENSIERO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 58/60. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - ART. 449 COD. PROC. PEN.: FORMULA DEL GIURAMENTO - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI PENSIERO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La formula del giuramento contenuta nell'articolo 449 del Codice di procedura penale non viola, nei confronti dell'ateo, la norma del primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero. Le parole "consapevole della responsabilita' che col giuramento assume davanti a Dio", nei confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso di un richiamo alla responsabilita' che il credente, e soltanto lui, assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi dell'ateo, di dire la verita' e' percio' rafforzato esclusivamente dalla consapevole responsabilita' che assume con l'atto del giuramento davanti agli uomini, responsabilita' puramente morale, e dalla minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita' che per lui e' irrilevante.
La formula del giuramento contenuta nell'articolo 449 del Codice di procedura penale non viola, nei confronti dell'ateo, la norma del primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero. Le parole "consapevole della responsabilita' che col giuramento assume davanti a Dio", nei confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso di un richiamo alla responsabilita' che il credente, e soltanto lui, assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi dell'ateo, di dire la verita' e' percio' rafforzato esclusivamente dalla consapevole responsabilita' che assume con l'atto del giuramento davanti agli uomini, responsabilita' puramente morale, e dalla minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita' che per lui e' irrilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte