Sentenza 59/1960 (ECLI:IT:COST:1960:59)
Massima numero 1111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
06/07/1960; Decisione del
06/07/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDAGINI DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE.
SENT. 59/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDAGINI DEL GIUDICE A QUO - LIMITI - FATTISPECIE.
Testo
Il giudice ordinario, nel deferire alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale, deve compiere due sole indagini: quella relativa alla rilevanza della questione per la decisione del caso concreto e quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione stessa. Egli non deve compiere nessuna indagine circa gli interessi tutelati dalle norme costituzionali che si assumono violate e circa il valore che questi interessi possono avere per le parti del giudizio a quo. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'eccezione di una delle parti, con la quale questa sosteneva l'inammissibilita' del deferimento alla Corte costituzionale del giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del codice postale - sulla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche - in riferimento agli artt. 21 e 33 della Costituzione, perche' il giudice a quo non avrebbe esaminato l'eccezione di irrilevanza della questione sotto il profilo che la parte che l'aveva sollevata non aveva interesse all'impugnativa, in quanto la sua presenza nel giudizio si ricollegava ad un interesse, il quale, essendo di natura patrimoniale, appariva diverso da quello tutelato in queste norme costituzionali, che garantiscono la liberta' di diffusione del pensiero e la liberta' della cultura e dell'arte).
Il giudice ordinario, nel deferire alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale, deve compiere due sole indagini: quella relativa alla rilevanza della questione per la decisione del caso concreto e quella relativa alla non manifesta infondatezza della questione stessa. Egli non deve compiere nessuna indagine circa gli interessi tutelati dalle norme costituzionali che si assumono violate e circa il valore che questi interessi possono avere per le parti del giudizio a quo. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto l'eccezione di una delle parti, con la quale questa sosteneva l'inammissibilita' del deferimento alla Corte costituzionale del giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del codice postale - sulla riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radioelettriche - in riferimento agli artt. 21 e 33 della Costituzione, perche' il giudice a quo non avrebbe esaminato l'eccezione di irrilevanza della questione sotto il profilo che la parte che l'aveva sollevata non aveva interesse all'impugnativa, in quanto la sua presenza nel giudizio si ricollegava ad un interesse, il quale, essendo di natura patrimoniale, appariva diverso da quello tutelato in queste norme costituzionali, che garantiscono la liberta' di diffusione del pensiero e la liberta' della cultura e dell'arte).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23