Sentenza 59/1960 (ECLI:IT:COST:1960:59)
Massima numero 1112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/07/1960;  Decisione del  06/07/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1111  1113  1114  1115


Titolo
SENT. 59/60 B. TELEVISIONE - SERVIZIO DI RADIOTELEVISIONE - ATTIVITA' DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE E DI UTILITA' GENERALE - LIMITATEZZA DI FATTO DEI CANALI NECESSARI PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE - IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE IL SERVIZIO IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA - GIUSTIFICAZIONE DEL MONOPOLIO STATALE - ARTT. 1 E 168, N. 5, CODICE POSTALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attivita' di "preminente interesse generale" richiesti dall'art. 43 Cost. perche' ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. Siccome poi, a causa della limitatezza dei "canali" utilizzabili i servizi radiotelevisivi, ove non riservati allo Stato o ad un ente statale, cadrebbero nella disponibilita' di uno o pochi soggetti portatori di interessi particolari, puo' essere giustificata, ai sensi del citato art. 43 Cost., l'avvocazione, in via esclusiva, di tali servizi allo Stato, istituzionalmente in grado di esercitarli in condizioni di obbiettivita', imparzialita' e continuita' in tutto il territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte