Sentenza 59/1960 (ECLI:IT:COST:1960:59)
Massima numero 1114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
06/07/1960; Decisione del
06/07/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/60 D. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ESCLUSIVA ALLO STATO DEI MEZZI DI DIFFUSIONE NATURALMENTE DESTINATI A DAR LUOGO A SITUAZIONI DI MONOPOLIO OD OLIGOPOLIO - LEGITTIMITA'. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ALLO STATO DEL SERVIZIO DI RADIOTELEVISIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/60 D. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ESCLUSIVA ALLO STATO DEI MEZZI DI DIFFUSIONE NATURALMENTE DESTINATI A DAR LUOGO A SITUAZIONI DI MONOPOLIO OD OLIGOPOLIO - LEGITTIMITA'. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - RISERVA ALLO STATO DEL SERVIZIO DI RADIOTELEVISIONE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con la liberta' di diffusione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettivita' e imparzialita' piu' favorevoli per conseguire il superamento delle difficolta' frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilita', per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt. 1 e 168 n. 5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) non sono incompatibili con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Non contrasta con la liberta' di diffusione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obbiettivita' e imparzialita' piu' favorevoli per conseguire il superamento delle difficolta' frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilita' di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilita', per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt. 1 e 168 n. 5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) non sono incompatibili con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte