Sentenza 59/1960 (ECLI:IT:COST:1960:59)
Massima numero 1115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  06/07/1960;  Decisione del  06/07/1960
Deposito del 13/07/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1111  1112  1113  1114


Titolo
SENT. 59/60 E. LIBERTA' DI DIFFUSIONE DEL PENSIERO - STATO MONOPOLISTA DI SERVIZIO DI DIFFUSIONE - OBBLIGHI - FATTISPECIE.

Testo
Lo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero ha l'obbligo - in base all'art. 21, primo comma, della Costituzione - di assicurare in condizioni di imparzialita' ed obbiettivita', mediante l'emanazione di opportune leggi, la possibilita' di goderne - naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra liberta', e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche di funzionalita' - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi. (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 168 n. 5 del Codice postale approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645, che prevedono la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte