Sentenza 61/1960 (ECLI:IT:COST:1960:61)
Massima numero 1118
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/11/1960; Decisione del
08/11/1960
Deposito del 16/11/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/60 B. REGIONE - TRASFERIMENTO DI ORGANI STATALI ALLA REGIONE - NECESSITA' DI NORME CHE DISCIPLININO IL TRASFERIMENTO. REGIONE SICILIANA - IGIENE, PUBBLICA SANITA' ED ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - D.P.R. 9 AGOSTO 1956, N. 1111 - PORTATA - LIMITI.
SENT. 61/60 B. REGIONE - TRASFERIMENTO DI ORGANI STATALI ALLA REGIONE - NECESSITA' DI NORME CHE DISCIPLININO IL TRASFERIMENTO. REGIONE SICILIANA - IGIENE, PUBBLICA SANITA' ED ASSISTENZA SANITARIA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - D.P.R. 9 AGOSTO 1956, N. 1111 - PORTATA - LIMITI.
Testo
Il trasferimento di organi statali della Regione non puo' aver luogo senza esplicite norme che lo regolino; ne' puo' ritenersi implicito nel trasferimento alla Regione delle funzioni che lo Statuto le assegna. Le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di igiene, pubblica sanita' ed assistenza sanitaria, emanate con D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, non hanno operato il trasferimento alla Regione anche degli organi periferici dell'amministrazione statale della sanita' pubblica, quali il medico provinciale e l'ufficiale sanitario. Di tali organi, a norma della'art. 2 del citato decreto, la Regione siciliana puo' soltanto avvalersi "fino a quando non sara' diversamente provveduto".
Il trasferimento di organi statali della Regione non puo' aver luogo senza esplicite norme che lo regolino; ne' puo' ritenersi implicito nel trasferimento alla Regione delle funzioni che lo Statuto le assegna. Le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di igiene, pubblica sanita' ed assistenza sanitaria, emanate con D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111, non hanno operato il trasferimento alla Regione anche degli organi periferici dell'amministrazione statale della sanita' pubblica, quali il medico provinciale e l'ufficiale sanitario. Di tali organi, a norma della'art. 2 del citato decreto, la Regione siciliana puo' soltanto avvalersi "fino a quando non sara' diversamente provveduto".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 09/08/1956
n. 1111
art. 0