Sentenza 67/1960 (ECLI:IT:COST:1960:67)
Massima numero 1132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  23/11/1960;  Decisione del  23/11/1960
Deposito del 29/11/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1131


Titolo
SENT. 67/60 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 98 COD. PROC. CIV. FACOLTA' DEL GIUDICE DI IMPORRE CAUZIONE PER LE SPESE ALL'ATTORE QUANDO VI SIA MOTIVO DI RITENERE CHE L'EVENTUALE SUA CONDANNA RESTI INESEGUITA - LIMITAZIONE INGIUSTIFICATA NEI CONFRONTI DEI NON ABBIENTI, DELLA LIBERTA' DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dalla combinazione fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte