Sentenza 68/1960 (ECLI:IT:COST:1960:68)
Massima numero 1133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  24/11/1960;  Decisione del  24/11/1960
Deposito del 29/11/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 68/60. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE E DELLA VENDITA DEGLI OLI DI SEMI . ART. 47 T.U. 22 DICEMBRE 1954, N. 1217: PENA PER LA MULTA DELLA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI OLIO DI SEMI CON BOLLETTA DI LEGITTIMAZIONE IRREGOLARE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme complementari e integrative per la disciplina fiscale della lavorazione e della vendita degli oli di semi furono emanate dal Governo in virtu' della legislazione contenuta nell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, con il D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495. Il T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, fu invece emanato in base alla delegazione contenuta nell'art. 3 della suddetta legge. Il divieto di comminare multe, contenuto nella prima delegazione e non nella seconda, riguarda le disposizioni originarie del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e quella sola parte del T.U. 22 dicembre 1954, n. 1217, nella quale tali disposizioni originarie sono state riprodotte. Non rientra in questa parte l'art. 47 del Testo unico, che corrisponde all'art. 16 del D.P.R. 30 ottobre 1952, n. 1323. Pertanto il citato art. 47 del testo unico, che commina la pena della multa per chi mette in circolazione olio di semi con bolletta di legittimazione irregolare, non e' viziato da eccesso di delega.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte