Ordinanza 69/1960 (ECLI:IT:COST:1960:69)
Massima numero 1134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  24/11/1960;  Decisione del  24/11/1960
Deposito del 29/11/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 69/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vedi: Ord. 27/57 (Fattispecie in cui la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904 intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale" era stata sollevata con ordinanza della Corte di appello di Firenze, in relazione all'art. 72 della Costituzione, sul motivo che la norma impugnata fosse frutto di un'arbitraria modificazione apportata dal Presidente della VII Commissione del Senato in sede di coordinamento. Nelle more del giudizio la legge sopravvenuta 16 settembre 1960, n. 1013 ha sostituito l'art. 7 della legge impugnata fissando la sua decorrenza dal 18 novembre 1959 e cioe' dalla data in cui era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23