Sentenza 70/1960 (ECLI:IT:COST:1960:70)
Massima numero 1137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  06/12/1960;  Decisione del  06/12/1960
Deposito del 16/12/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1135  1136  1138  1139  1140  1141  1142  1143  1144


Titolo
SENT. 70/60 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSISTENZA MALATTIA PER I PENSIONATI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - SCONTO OBBLIGATORIO IMPOSTO AI PRODUTTORI DI MEDICINALI A FAVORE DI ISTITUTI ED ENTI ASSISTENZIALI - NON COSTITUISCE PREZZO DIFFERENZIATO.

Testo
Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo sconto obbligatorio, imposto ai produttori di medicinali, a favore degli istituti ed enti assistenziali indicati dall'art. 2 della legge stessa per la finalita' di interesse generale di assicurare l'assistenza farmaceutica ai pensionati per invalidita' e vecchiaia, e' disciplinato in modo autonomo rispetto al prezzo d'imperio per la vendita dei medicinali al pubblico, e non ha natura di prezzo differenziato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte